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Per Aspera Ad Veritatem n.28
Finlandia - Suprema Corte Amminiastrativa, sentenza n.1258/1/03 del 7 novembre 2003 in materia di sicurezza dello Stato e rapporti tra Servizi Informativa


Il 7 novembre 2002, un reporter della televisione finlandese ha richiesto di accedere ad un documento in possesso del SUPO concernente cittadini finlandesi sospettati di avere contatti con servizi informativi stranieri. Il Servizio aveva ottenuto questo documento, la c.d. lista-Stasi, attraverso rapporti riservati di cooperazione internazionale .
L’accesso al documento, non è stato concesso, dichiarando che la pubblicità dei documenti delle Autorità è regolata dalla legge sulla trasparenza delle attività governative. Secondo questa legge, a meno che non sia altrimenti stabilito, devono rimanere segreti i documenti concernenti la sicurezza dello Stato in possesso della polizia di sicurezza e di altre Autorità, salvo che la loro divulgazione non costituisca una minaccia.
Lo scambio informativo a carattere riservato tra vari Stati si riferisce al mantenimento della sicurezza dello Stato. Secondo la richiamata legge sulla trasparenza delle attività governative, tra i documenti delle Autorità da mantenere segreti vi sono anche quelli concernenti i rapporti della Finlandia con altri Paesi, nel caso in cui la divulgazione di tali documenti danneggi le relazioni internazionali della Finlandia o le sue possibilità di cooperare sul piano internazionale.
Il giornalista si è appellato alla sentenza della Corte Amministrativa di Helsinki, che ha respinto l’appello. Successivamente, ha presentato ulteriore appello alla Corte Suprema Amministrativa chiedendo che la sentenza della Corte Amministrativa fosse annullata e che la polizia di sicurezza gli consegnasse i documenti in questione per visionarli o farne copia.
Il 7 novembre 2003, la Corte Suprema Amministrativa (sentenza n. 1258/1/03) ha stabilito che la polizia di sicurezza non deve consegnare i documenti in questione. La sentenza stabilisce che tali documenti rientrano nello scambio informativo a carattere riservato tra la polizia di sicurezza e gli organismi omologhi di altri Paesi. Su tali basi, la Corte Suprema Amministrativa ha ritenuto che la divulgazione di informazioni contenute nel documento in questione sarebbe stata lesiva della sicurezza dello Stato.



Suprema Corte Amministrativa di Helsinki

La Corte è composta da :
Presidente della Corte: Pekka Hallberg.
Consiglieri: Lauri Tarasti, Pekka Vihervuori, Marjatta Kaján e Irma Telivuo.
Relatore: Hannele Klemettinen.


Il giornalista, con richiesta del 7.11.2002 indirizzata alla polizia di sicurezza, aveva chiesto di poter visionare un documento in possesso di questa che, secondo informazioni pubblicamente circolate, riguardava cittadini finlandesi sospettati di avere contatti con servizi informativi esteri.
La polizia di sicurezza, con decisione n. 593/2002 dell’8.11.2002, ha respinto la richiesta del giornalista, rilevando che la pubblicità dei documenti è regolata dalla legge sulla pubblicità dell’attività delle Autorità (legge sulla pubblicità dei documenti). Il punto 9, comma 1, dell’art. 24 di tale legge prevede che, a meno che non sia altrimenti previsto, sono segretati i documenti della polizia di sicurezza e quelli delle altre Autorità relativi al mantenimento della sicurezza dello Stato, salvo non sia evidente che la divulgazione di informazioni su tali documenti non comprometta la sicurezza dello Stato. I documenti e le informazioni in possesso della polizia di sicurezza sono in via di principio tali che la loro divulgazione può compromettere la sicurezza dello Stato. Questo significa che generalmente non vengono consegnati a persone singole documenti o informazioni riguardanti il sistema operativo d’informazioni della polizia di sicurezza. Il motivo della riservatezza consiste nel mantenere la sicurezza dello Stato.
Il mantenimento della sicurezza dello Stato è legato allo scambio confidenziale delle informazioni con altri Stati. Il punto 2, comma 1, dell’art. 24 della legge sulla pubblicità dei documenti prevede inoltre che sono documenti da segretare: quelli che riguardano le relazioni della Finlandia con un altro Stato, qualora la loro divulgazione possa provocare danni o inconvenienti alle relazioni internazionali della Finlandia oppure alle possibilità di svolgere attività nell’ambito della cooperazione internazionale.
Inoltre, la polizia di sicurezza ha dichiarato che, secondo la decisione del Consiglio dei Ministri n. 1049/401/81, la durata della segretezza dei propri documenti è di sessanta anni.
Il giornalista ha presentato ricorso contro la decisione della polizia di sicurezza al Tribunale Amministrativo di Helsinki.
Il Tribunale Amministrativo di Helsinki con la sua decisione sul ricorso ha respinto la richiesta presentata dal giornalista.
Quanto alle motivazioni il Tribunale Amministrativo si è pronunciato come segue:
ai sensi dell’art.24, comma 1, della legge sulla procedura amministrativa, una decisione deve essere motivata attraverso un dispositivo che contenga i fatti principali, le regole e le disposizioni sulle quali si basa la decisione adottata. La polizia di sicurezza ha motivato la sua decisione facendo riferimento ai punti 2 e 9, comma 1, dell’art. 24 sulla pubblicità dell’attività delle Autorità, nonché con una breve descrizione sulla natura generale dei documenti in suo possesso e della propria attività. La motivazione è stata espressa separatamente su entrambi gli argomenti. A dette regole è legata la cosiddetta clausola sulla probabilità di danno, secondo la quale la segretezza dei documenti dipende dalla valutazione della questione caso per caso. Quest’ultima circostanza chiarisce il significato dell’obbligo di presentare le motivazioni. Le motivazioni basate sui fatti possono comunque essere presentate sinteticamente, concentrandosi sull’essenziale. Il Tribunale Amministrativo ritiene che le motivazioni espresse dalla polizia di sicurezza siano sufficienti nella misura in cui la decisione debba per questo motivo essere annullata.
Il punto 2, comma 1, dell’art. 24 della legge sulla pubblicità dei documenti stabilisce che sono inoltre segretati i documenti delle Autorità diversi da quelli menzionati al punto 1, che riguardano le relazioni della Finlandia con un altro Stato o con un’organizzazione internazionale, quelli legati ad un procedimento in corso presso un organismo giudiziario o investigativo internazionale oppure quelli legati ad una questione al vaglio di un altro organismo internazionale, nonché quelli che riguardano le relazioni dello Stato finlandese, dei cittadini finlandesi, delle persone residenti in Finlandia o delle società operanti in Finlandia con le Autorità, persone e società di un altro Stato, qualora la divulgazione di tali informazioni possa provocare danno o ledere le relazioni internazionali della Finlandia, o le possibilità di svolgere attività nell’ambito della cooperazione internazionale.
Il punto 9, comma 1, dell’art. 24 della legge sulla pubblicità dei documenti prevede che siano da segretare quei documenti della polizia di sicurezza e di altre autorità relativi alla tutela della sicurezza dello Stato, qualora non sia chiaro che l’informazione su di essi non comprometta la sicurezza dello Stato.
Dal pronunciamento della polizia di sicurezza si evince che il documento in questione è stato fatto pervenire alla polizia di sicurezza in quanto inerente all’ambito delle sue competenze. Sono parte essenziale dell’attività preventiva della polizia di sicurezza, legata alla tutela della sicurezza dello Stato, i contatti con i servizi di sicurezza e di intelligence di altri Paesi. In tale collaborazione rientra anche lo scambio informativo concernente eventuali minacce alla sicurezza. Nella legge sulla pubblicità dei documenti e nei lavori preparatori della stessa manca una definizione più precisa del concetto di sicurezza dello Stato. Tuttavia, si deve ritenere che il mantenimento della sicurezza dello Stato deve fare parte dei compiti e del campo d’attività della polizia di sicurezza. Il documento in questione è legato proprio a tali compiti.
Secondo la decisione della polizia di sicurezza alla base della riservatezza c’è principalmente il mantenimento della sicurezza dello Stato. Il punto 9, comma 1, dell’art. 24 della legge sulla pubblicità dei documenti prevede che la divulgazione del contenuto di un documento può essere consentito solo in caso sia evidente che la divulgazione delle informazioni in esso contenute non comprometta la sicurezza dello Stato. Il documento non è stato consegnato alla polizia di sicurezza dalla Repubblica Popolare Democratica tedesca, più propriamente Repubblica Democratica tedesca. Il documento è stato ricevuto da altre fonti. Si tratta di un documento in possesso della polizia di sicurezza che contiene informazioni di intelligence, con una parte introduttiva ed un elenco di nominativi e di specificazioni. Occorre tenere presente che la polizia di sicurezza ha ricevuto il documento attraverso uno scambio di informazioni riservate in ambito internazionale, che potrebbe risultare compromesso qualora il documento fosse reso pubblico. Pertanto, l’interesse alla segretazione del documento è rilevante anche in relazione alle concrete possibilità della polizia di sicurezza di svolgere le proprie competenze in materia di tutela di sicurezza dello Stato, a prescindere dal modo in cui la questione viene valutata ai sensi del punto 2, comma 1, dell’art. 24 della legge sulla pubblicità dei documenti. Il documento in questione riguarda il mantenimento della sicurezza dello Stato, come previsto dal punto 9, comma 1, dell’art. 24 della legge sulla pubblicità dei documenti. Tenendo presente il principio di riservatezza dello scambio informativo, non risulta evidente che la divulgazione delle informazioni non possa compromettere la sicurezza dello Stato.
In base alle motivazioni di cui sopra, la polizia di sicurezza non ha limitato l’accesso all’informazione senza una motivazione oggettiva, basata sulla legge e non superiore a quanto necessario dal punto di vista dell’interesse da difendere. Non risulta motivato modificare la decisione presa dalla polizia di sicurezza.

L’esame presso la Suprema Corte Amministrativa

Il giornalista, nel suo ricorso contro la decisione del Tribunale Amministrativo, ha in primo luogo richiesto che tale decisione fosse annullata e venisse disposto che la polizia di sicurezza fosse tenuta a consegnare il documento in questione, permettendone la visione e l’estrazione di copie. In subordine, ha richiesto che la questione fosse rinviata alla polizia di sicurezza per una nuova decisione, in base alla circostanza che la polizia di sicurezza non avrebbe fornito una motivazione adeguata al riguardo. Quanto alle motivazioni, il giornalista ha fatto riferimento a quelle presentate al Tribunale Amministrativo ed ha inoltre osservato quanto segue.
Per quanto riguarda le motivazioni della decisione presa dalla polizia di sicurezza il giudizio del Tribunale Amministrativo non appare corretto, considerando la posizione della Commissione degli Affari Costituzionali sul punto 9, comma 1, dell’art. 24 della legge sulla pubblicità dei documenti, nonché della sentenza della Suprema Corte Amministrativa n. 2605, del 17.10.2000. Nella sua decisione originaria la polizia di sicurezza ha motivato la decisione con molta superficialità, riferendosi tra l’altro al fatto che, in genere, i documenti in suo possesso sono tali che una loro eventuale divulgazione comprometterebbe la sicurezza dello Stato. La polizia di sicurezza ha anche invocato la difesa delle relazioni internazionali. La sicurezza dello Stato e la compromissione delle relazioni internazionali sono concetti talmente ampi, che in una controversia sul documento non dovrebbero essere accettati come argomentazioni in grado di annullare il principio di pubblicità dei documenti garantito dalla legge costituzionale.
Il Tribunale Amministrativo, nella sua decisione, ha applicato un’interpretazione estensiva della legge. Secondo questa logica i compiti della polizia di sicurezza inerenti alla sicurezza dello Stato, già in quanto tali, sono volti a proteggere qualsiasi documento dalla pubblicità. La stessa polizia di sicurezza ha fatto ricorso a questo tipo di interpretazione estensiva. L’interpretazione che autorizza la segretazione generalizzata, è tuttavia contraria al principio della pubblicità dei documenti. Tutti i documenti in possesso della polizia di sicurezza non possono sistematicamente essere segretati. La necessità della pubblicità o la segretazione di ciascun documento deve essere valutata caso per caso, anche per quanto riguarda i documenti della polizia di sicurezza. Quindi, secondo la legge non si può procedere ad una segretazione sistematica.
In tale questione, il principio centrale ai fini della riservatezza è stato ravvisato nel punto 9, comma 1, dell’art. 24 della legge sulla pubblicità dei documenti, che pone due condizioni alla segretazione. In primo luogo il documento deve riguardare il mantenimento della sicurezza dello Stato, in secondo luogo, l’accesso al documento non deve compromettere chiaramente la sicurezza dello Stato. Durante l’esame di questa controversia sul documento non è stata fornita una chiara motivazione né per l’una, né per l’altra condizione. Si tratta di informazioni contenute in un documento di circa tredici anni fa, che riguarda cittadini finlandesi sospettati di aver avuto contatti con i servizi d’intelligence di uno Stato ormai inesistente, la DDR. I rappresentanti della polizia di sicurezza hanno pubblicamente riconosciuto la scarsa importanza di questa cosiddetta lista Stasi.
Alla luce di questi aspetti, è incomprensibile come detto documento ancora oggi, tredici anni dopo il suo reperimento, riguardi il mantenimento della sicurezza dello Stato. Il giornalista ha ancora sottolineato che il punto 9, comma 1, dell’art. 24 della legge sulla pubblicità dei documenti prevede che il documento medesimo sia direttamente, non indirettamente, collegato al mantenimento della sicurezza dello Stato. Tale circostanza dovrebbe voler dire che le informazioni contenute nel documento hanno tuttora qualche importanza. Il termine “tutela della sicurezza” è un concetto più ampio rispetto “a mantenimento della sicurezza”, come inteso dalla legge.
Il documento in questione non può essere considerato, come previsto dal punto 9, comma 1 dell’art. 24 della legge sulla pubblicità dei documenti, come riguardante il mantenimento della sicurezza dello Stato e non esiste motivo per la sua segretazione discrezionale, considerando i limiti all’interpretazione della segretazione espressi dalla Commissione Affari Costituzionali, la ratio della legge sulla pubblicità dei documenti ed il principio di pubblicità, garantito dalla legge costituzionale.
Il punto 2, comma 1, dell’art. 24 della legge sulla pubblicità dei documenti include la cosiddetta presunzione di pubblicità secondo la quale un documento è pubblico, qualora la sua divulgazione non provochi danno o inconvenienti alle relazioni internazionali della Finlandia, o alle possibilità di cooperare in ambito internazionale. Il dettato legislativo presuppone che la divulgazione di informazioni su questi documenti provochi danno. Il Tribunale Amministrativo, nella sua decisione ha interpretato in modo estensivo tale presunzione. In effetti, afferma che lo scambio informativo svolto dalla polizia di sicurezza potrebbe essere compromesso dalla pubblicazione del documento. Secondo il Tribunale Amministrativo, per consentire l’annullamento della presunzione di pubblicità basterebbe un danno eventuale, mentre la legge prevede che la pubblicazione del documento provochi un danno certo o quasi certo. Il principio della presunzione di pubblicità prevede che la parte richiedente la segretazione fornisca una spiegazione credibile in merito ai danni provocati dall’eventuale pubblicità. La polizia di sicurezza ha tuttavia indicato solo un possibile danno, basato su motivazioni superficiali che non sono sufficienti ad annullare la presunzione di pubblicità nella forma in cui è stata prevista dalla legge. Da una parte la polizia di sicurezza definisce il documento insignificante, dall’altra così importante da costituire segreto. Quest’ultimo fatto induce a sospettare che secondo l’interpretazione della polizia di sicurezza soltanto alcune delle informazioni in esso contenute siano da sottoporre a segretazione. Secondo la memoria della polizia di sicurezza al Tribunale Amministrativo, l’informazione sull’autore del documento in questione, evidentemente è di questo tipo. Così la parte riterrebbe possibile che la Suprema Corte Amministrativa disponga la consegna del documento parzialmente segretato. Questo significa che ad esempio i dati riguardanti l’autore del documento possono essere obliterati, mentre per le altre parti il documento può essere dichiarato pubblico.
Nel corso di tale controversia è parso che la polizia di sicurezza rilevi una questione di principio, piuttosto che il problema della pubblicità del singolo documento. La polizia di sicurezza non può accettare l’idea che documenti in suo possesso possano essere resi pubblici in virtù della legge sulla pubblicità dei documenti. Tuttavia la polizia di sicurezza è un’Autorità i cui documenti sono tra quelli previsti dalla legge. Benché la polizia di sicurezza abbia competenze specifiche nell’ambito della società, appartiene comunque a quelle Autorità che, in virtù della legge sulla pubblicità dei documenti, sono sottoposte a vigilanza. In questo caso bisogna esaminare i fatti inerenti soltanto al singolo documento richiesto.
La polizia di sicurezza nella sua memoria relativa al ricorso ha richiesto che esso non sia accolto. Nella sua decisione aveva segnalato, per quanto riguarda la legge sulla pubblicità dell’attività delle Autorità, due principi concernenti la riservatezza, i punti 2 e 9, comma 1, dell’art. 24 della legge sulla pubblicità dei documenti. Inoltre, la necessità di mantenere la riservatezza è stata motivata con l’affermazione secondo la quale la decisione del Consiglio dei Ministri n. 1094/401/81 prevede che la durata della segretezza dei documenti in possesso della polizia di sicurezza sia di sessanta anni, mentre generalmente quello dei documenti di altre Autorità è di venticinque anni. La decisione sopraccitata riguarda essenzialmente l’interesse dello Stato di proteggere la vita privata delle persone. Nella decisione del Consiglio dei Ministri la riservatezza dei documenti della polizia di sicurezza, la motivazione si riferiva in particolare alla tutela legittima delle persone private ed all’interesse personale, in quanto gli archivi della polizia di sicurezza contengono, tra l’altro, lettere di delazione, in cui cittadini possono essere sospettati senza motivo. Motivazione per il mantenimento della segretezza di un documento risulta pertanto anche la difesa della privacy del cittadino, di cui al punto 32, comma 1, dell’art. 24 della legge sulla pubblicità dei documenti.
Il 9.11.2002, Hannu Moilanen, capo dell’unità di controspionaggio della polizia di sicurezza, sul quotidiano Helsingin Sanomat, ha affermato che il documento, pervenuto alla polizia di sicurezza nell’anno 1990conteneva 18 nominativi, non è di alcuna utilità ai fini dell’indagine Stasi svolta dalla polizia di sicurezza, poiché questo documento contiene solamente informazioni vaghe e allusive e non fornisce spunti per azioni formali. Moilanen ha aggiunto che “le vere e proprie indagini sulla Stasi svolte dalla polizia di sicurezza hanno riguardato un ristretto numero di cittadini finlandesi”.
Secondo la polizia di sicurezza il documento non riveste alcuna importanza dal punto di vista dell’indagine vera e propria sulla Stasi, ma questo non vuol dire che renderlo pubblico sia insignificante dal punto di vista della difesa della vita privata e dei dati personali, garantita dalla legge sulla pubblicità dei documenti e dalla legge costituzionale. Nella valutazione della fattispecie riguardante la pubblicità del documento, la polizia di sicurezza ha ritenuto importante il fatto che i cittadini non vengano sospettati immotivatamente. Il punto centrale di tale valutazione è che il documento può contenere informazioni allusive in base alle quali, di per sé, non è possibile dedurre o sospettare che sia stato commesso un reato. Il danno derivante dalla pubblicità di tale documento è stato valutato anche ai sensi del punto 32, comma 1 dell’art. 24 della legge sulla pubblicità dei documenti. Questo punto viene classificato nella legge sulla pubblicità dei documenti nella categoria dell’assoluto obbligo di segretezza. Secondo la polizia di sicurezza, la divulgazione di informazioni allusive non specificate, così come nel caso del documento in questione, sarebbe contraria ai principi dello stato di diritto.
Secondo la polizia di sicurezza, all’interpretazione estensiva – definita dal giornalista “ombrello” – è legato il fatto che i motivi di riservatezza, previsti dalla legge sulla pubblicità dei documenti, non si escludono reciprocamente, bensì sono complementari. In questo modo, anche la difesa della privacy, prevista dal punto 32, comma 1, dell’art. 24 della legge sulla pubblicità dei documenti, può essere legata in modo essenziale anche al concetto di sicurezza dello Stato, che è difesa particolarmente in virtù del punto 9, comma 1, dell’art. 24 della medesima legge. Uno dei compiti più importanti dello Stato è garantire, sul proprio territorio, l’inviolabilità personale e la sicurezza fisica dei cittadini. La sicurezza dello Stato e quella del singolo cittadino sono due principi imprescindibili. Nello stesso modo, non si possono separare il concetto di sicurezza dello Stato e la compromissione delle relazioni internazionali, in quanto al mantenimento della sicurezza dello Stato è legato in modo essenziale lo scambio informativo a carattere riservato, in ambito internazionale.
Secondo i lavori preparatori della legge sulla pubblicità dei documenti (proposta del governo n. 30/1998) il punto 2, comma 1, dell’art. 24 riguarda altri documenti e non quelli inerenti temi cruciali di politica estera. Il testo preliminare recita inoltre che è prassi internazionale che gli Stati rispettino reciprocamente le disposizioni sulla segretazione.
Nell’esame del caso relativo alla riservatezza del documento in possesso della polizia di sicurezza è stata valutata, oltre alla difesa della privacy, l’ipotesi di un eventuale danno causato dalla pubblicità del documento alla possibilità della Finlandia di svolgere collaborazione internazionale con Autorità di altri Paesi.
La polizia di sicurezza ha affermato che la pubblicità del documento in questione avrebbe influenzato le relazioni della Finlandia e le possibilità di svolgere collaborazione internazionale, in quanto parte dell’attività di prevenzione ai fini della sicurezza ad essa affidata, concernente il mantenimento della sicurezza dello Stato, in modo essenziale attraverso i rapporti e i contatti con le polizie di sicurezza e con i servizi di intelligence di altri Paesi. Questa collaborazione implica lo scambio informativo in materia di eventuali minacce alla sicurezza. Queste informazioni ricevute dalla polizia di sicurezza o dai servizi d’intelligence esteri sono vincolate dalla clausola di destinazione d’uso che ne vieta la consegna a terzi senza l’autorizzazione del paese originatore. La polizia di sicurezza si è impegnata a rispettare questa clausola. In tale contesto, ha anche rilevanza il fatto che la polizia di sicurezza non ha ricevuto l’autorizzazione del paese originatore a rendere pubblico il documento.
La sua pubblicazione comporterebbe di conseguenza una violazione della clausola concordata e potrebbe ostacolare i contatti della polizia di sicurezza con i Servizi di altri Paesi, creando una situazione in cui altri Servizi sarebbero restii a consegnare informazioni alla polizia di sicurezza. Nel contempo, si comprometterebbero in pratica le reali possibilità della polizia di sicurezza di utilizzare nell’ambito della collaborazione internazionale le informazioni in possesso di altri Servizi d’intelligence. In effetti, la consegna del documento in questione creerebbe un pericolo al mantenimento della sicurezza dello Stato ed alle relazioni internazionali come stabilito nei punti 2 e 9, comma 1 dell’art. 24 della legge sulla pubblicità dei documenti.
I sopraccitati principi sono stati approvati dal Parlamento e vengono richiamati frequentemente, tra l’altro, nella dottrina giuridica. La sicurezza dello Stato e la compromissione delle relazioni internazionali sono concetti inclusi nei punti 2 e 9, comma 1, dell’art. 24 della legge sulla pubblicità dei documenti. Nei lavori preparatori della legge (proposta del Governo n. 30/1998) si trova un’illustrazione più precisa del punto 2.
La Commissione Affari Costituzionali, nel suo pronunciamento (commissione costituzionale 43/1998) sulla legge sulla pubblicità dei documenti ha affermato che lo scopo del comma 1, dell’art. 24 è di proteggere, tra l’altro, la sicurezza dello Stato. Nella regolamentazione della segretazione si sono inevitabilmente dovute applicare, in qualche misura e in senso generale, definizioni e requisiti discrezionali. La Commissione Affari Costituzionali, nel suo pronunciamento ha prestato particolare attenzione, alla precisione della regolamentazione ed alle relative limitazioni alla formulazione proposta per le regole di segretezza come nei punti 3, 6, 11, 12, 13, 15, 21, 23 e 32 del predetto art. 24. Per quanto riguarda il punto 9, concernente la sicurezza dello Stato, non sono state comunque chieste ulteriori precisazioni ed il concetto di sicurezza di Stato non è stato ulteriormente specificato né nella legge sulla pubblicità dei documenti, né nei lavori preliminari della stessa. Nei lavori preliminari (proposta del Governo n. 30/1998) è stato semplicemente affermato che, quale esempio di questo tipo di documenti segretati, possono essere citati i dati del sistema informativo della polizia di sicurezza. Per la natura generale del concetto, si trova una motivazione legata di fatto alla tutela della sicurezza dello Stato.
La “sistematicità” della segretazione dei documenti della polizia di sicurezza, affermata dal giornalista, risulta tra l’altro dal suo ricorso nel quale spesso menziona la clausola sulla probabilità del danno, basata sulla presunzione di segretezza che riguarda anche il punto 9, comma 1, dell’art. 24 della legge sulla pubblicità dei documenti.
Anche la Commissione Affari Costituzionali ha affermato che, essendo la segretezza una presunzione, l’accesso alle informazioni è vincolato dalla regola che ciò non provochi danno evidente agli interessi da proteggere (i punti 3, 7, 9, 10, 21, 24 e 28). La sopraccitata interpretazione generale, quando si tratta dei documenti della polizia di sicurezza, è stata ulteriormente precisata nella proposta del governo (proposta del Governo 43/2001) riguardante la legge. Nella proposta si afferma che i dati del sistema informativo della polizia di sicurezza sono sistematicamente da includere tra quelli la cui divulgazione può compromettere la sicurezza dello Stato.
La presunzione di segretezza significa che generalmente non si consegnano informazioni sui documenti della polizia di sicurezza senza una speciale autorizzazione. Per la consegna delle informazioni riservate questo tipo di autorizzazione speciale può, ad esempio, basarsi, nella gerarchia delle leggi, sulla legislazione speciale superiore rispetto alla legge sulla pubblicità dei documenti, come ad esempio sulla legge sulla sicurezza (177/2002) o sulle disposizioni della legge sul registro delle persone (509/1995). Il giornalista nella sua richiesta non ha presentato questo tipo di requisito speciale per avere accesso al documento.
La polizia di sicurezza, nel prendere la sua decisione, si è riferita in particolare alle competenze attribuitagli dalla legge nonché agli aspetti essenziali concernenti la difesa della privacy. Nel valutare la pubblicità del documento in questione la polizia di sicurezza ha valutato i pericoli per gli interessi tutelati dalla legge, stabilendo che sarebbe molto probabile che essi fossero compromessi qualora non fosse rispettata la riservatezza del documento. La polizia di sicurezza ritiene ancora che la segretazione del documento, richiesto dal giornalista, si basa su una motivazione reale e legale come risulta dall’esame del caso secondo la legge sulla pubblicità dei documenti.
Il giornalista nel suo ricorso relativo al pronunciamento ha sottolineato che nella sua decisione originale la polizia di sicurezza non ha fatto alcun riferimento alla difesa della privacy. Adesso sembra che tale difesa sia il motivo centrale.
La polizia di sicurezza dimentica un aspetto fondamentale. Essa sembra supporre che la consegna del documento in questione conduca alla conseguenza che le persone elencate sulla lista vengano automaticamente bollate dai media come spie della DDR. Naturalmente le cose non stanno così. Non è stata presa alcuna decisione anticipatamente sulla pubblicazione e sul trattamento della lista. Le recenti sentenze (tra le altre quelle della Corte Suprema 2001/96 e 2002/55) garantiscono al singolo una protezione molto efficace nei casi di presunzione di reato. In base a dette decisioni si può addirittura ritenere improbabile che i mezzi di comunicazione pubblichino interamente la lista in questione. Non è stato possibile in alcun modo decidere in merito al fatto in quanto non si conoscono i dati né della lista, né del memorandum ad essa incluso. Spesso durante la preparazione delle notizie sui reati commessi, il giornalista viene a conoscenza di molti aspetti delicati. Tutti quelli che sono dati pubblici tuttavia non vengono pubblicati. Ciò è limitato tra l’altro dagli articoli della legge penale relativi alla privacy ed all’onore, alla deontologia dei giornalisti e all’etica professionale. La polizia di sicurezza vuole usare in questo caso la censura preventiva come giustificazione per la riservatezza, poiché la polizia immagina che i media utilizzerebbero automaticamente informazioni divenute pubbliche nel modo immaginato.
L’interesse alla pubblicità può essere motivato anche dal fatto che i media esercitano comunque un ruolo di controllo sull’opinione pubblica. Questo ruolo è stato esaminato in molte decisioni della Corte Europea dei diritti umani, tra le altre, “Bladet Tromsö and Steensaas v. Norvegia” (decisione del 20.5.1999), Jersild v. Danimarca (23.9.1994), De Haes and Gijsels v. Belgio (24.2.1997), Prager and Oberschlick v. Austria (26.4.1995) e Goodwin v. Gran Bretagna (27.3.1996).
Nelle controversie sulla pubblicità dei documenti l’Autorità non può motivare la segretezza con la supposizione che il richiedente utilizzi le informazioni ottenute in un certo modo. In questo caso, dietro la richiesta del documento può benissimo sussistere la volontà di chiarire come siano state gestiti questi vecchi affari di spionaggio dalla polizia di sicurezza. Dietro la richiesta può esserci anche il fatto di chiarire in che modo le persone in questione sono state inserite in questa lista. Ciò può avere una certa importanza nel valutare il significato di questo tipo di liste di spie.
Nel suo parere la polizia di sicurezza afferma di non aver ricevuto l’autorizzazione all’accesso al documento da parte del paese originatore. Questa notizia è venuta alla luce solo in questa fase. Si può presumere che anche la corrispondenza fra la polizia di sicurezza e lo Stato originatore sia da segretare, in quanto l’informazione sul Paese orginatore è, secondo la polizia di sicurezza, segreta. La Suprema Corte Amministrativa dovrebbe chiarire d’ufficio con quale modalità questa richiesta è stata presentata e se è stata adeguatamente formulata. Sarebbe importante sapere se lo Stato in questione ha risposto alla richiesta oppure se l’affermazione della polizia di sicurezza “non ha ricevuto l’autorizzazione”, significa che la richiesta della polizia di sicurezza non ha avuto risposta. In caso di mancata risposta, la richiesta d’autorizzazione non riveste particolare importanza.
In data 17.10.2003, il giornalista ha fatto pervenire alla Suprema Corte Amministrativa un ulteriore rapporto in cui si faceva riferimento alla decisione del 15.10.2003 del Procuratore Generale, riguardante l’affermazione fatta dall’ex capo della polizia di sicurezza Seppo Tiitinen nel suo rapporto al Procuratore Generale. Per la prima volta da questo rapporto si evince nel dettaglio la provenienza della lista in questione e il tipo di informazioni in essa contenute.
Viene segnalato che la Suprema Corte Amministrativa nell’udienza del 30.9.2003 ha preso conoscenza del documento in questione.

Decisione della Suprema Corte Amministrativa
La Suprema Corte Amministrativa ha esaminato il caso

Legislazione
Lo scopo dell’art. 3 della legge sulla pubblicità dei documenti in materia di diritto d’accesso ed obblighi delle Autorità è, come stabilito dalla legge, di applicare il principio di trasparenza alle attività delle Autorità, di offrire ai singoli ed alla comunità la possibilità di vigilare sull’uso del potere e del denaro pubblico, di formulare liberamente la propria opinione, di influire sull’uso del potere pubblico e di tutelare i propri diritti ed interessi.
Il punto 2, comma 1, dell’art. 24 della legge sulla pubblicità dei documenti stabilisce che documenti delle Autorità da segretare non sono quelli menzionati al punto 1, vale a dire, quelli concernenti le relazioni della Finlandia con un altro Stato o con un’organizzazione internazionale, quelli legati ad un procedimento in corso presso un organismo giudiziario o investigativo internazionale, oppure quelli legati ad una questione sotto esame presso un altro organismo internazionale, nonché quelli che riguardano le relazioni dello stato finlandese, dei cittadini finlandesi, dei residenti in Finlandia o delle società operanti in Finlandia con le Autorità, persone e società di un altro Stato, qualora la divulgazione di questi documenti provochi danno o inconvenienti alle relazioni internazionali della Finlandia oppure alle possibilità di svolgere attività nell’ambito della cooperazione internazionale.
Il punto 9, comma 1, dell’art. 24 della legge sulla pubblicità dei documenti prevede che i documenti della polizia di sicurezza e di altre Autorità da segretare siano quelli relativi al mantenimento della sicurezza dello Stato, qualora non sia evidente che le informazioni in merito non compromettano la sicurezza dello Stato.
Nell’applicare le disposizioni sulla riservatezza dei documenti, come previsto dal punto 2, comma 1, dell’art. 24 della legge sulla pubblicità dei documenti e da altre leggi, bisogna tenere presente ciò che stabilisce l’art. 17.
Secondo l’art. 17, comma 1, della legge sulla pubblicità dei documenti, l’Autorità, nell’emettere decisioni ai sensi di tale legge ed anche occupandosi dei compiti ad essa affidati, è tenuta a provvedere che l’accesso alle informazioni sull’attività svolta dall’autorità, di cui gli articoli 1 e 3, non sia limitato senza una motivazione appropriata e legittima e non in misura maggiore di quanto necessario ai fini dell’interesse da difendere e, che i richiedenti le informazioni vengano trattati in modo imparziale.
Nell’applicare le disposizioni sulla riservatezza dei documenti, come prevede il comma 2, dell’art. 17 della legge sulla pubblicità dei documenti, va valutato se l’obbligo di segretezza sia indipendente dagli effetti del caso specifico derivanti dalla consegna del documento (disposizione di segretezza priva di clausola sulla probabilità di danno), oppure se la pubblicità è determinata dagli effetti negativi derivanti dalla consegna del documento (disposizione di segretezza basata sulla presunzione di pubblicità), o se la pubblicità implica che l’accesso all’informazione non provochi evidenti effetti negativi (disposizione di segretezza basata sulla presunzione di segretezza).

Valutazione del caso
La polizia di sicurezza ha risolto il caso della richiesta del documento facendo riferimento ai punti 2 e 9, comma 1, dell’art. 24 della legge sulla pubblicità dei documenti. La legittimità della decisione della polizia di sicurezza deve quindi essere valutata da questo punto di vista indipendentemente dal fatto che la polizia di sicurezza abbia fatto riferimento in seguito nel suo parere anche alla difesa della privacy, di cui al punto 32, comma 1 dell’articolo 24 della legge.
Il punto 2, comma 1, dell’art. 24 della legge sulla pubblicità dei documenti riguarda gli interessi dello Stato in materia di politica estera ed il punto 9 della legge riguarda la sicurezza dello Stato. Al punto 2 è collegata la clausola sulla probabilità di danno. I documenti previsti da questo punto della legge sono segreti se l’accesso alle informazioni dei documenti può provocare danno o inconveniente alle relazioni internazionali della Finlandia o alle possibilità di svolgere attività nell’ambito della cooperazione internazionale. Il presupposto è quindi la pubblicità delle informazioni. Il punto 9 riguarda propriamente i documenti della polizia di sicurezza. I documenti della polizia di sicurezza sono definiti dal punto della legge in modo tale da presupporre la segretezza dei documenti.
Secondo il comma 1, dell’art. 10 della legge sull’amministrazione della polizia è compito della polizia di sicurezza impedire azioni o reati volti a compromettere l’ordinamento statale o sociale oppure la sicurezza interna o esterna della nazione, nonché indagare su questi reati. Essa deve altresì mantenere e sviluppare la capacità generale di impedire attività che mettono a repentaglio la sicurezza della nazione.
Tra i compiti della polizia di sicurezza relativi al mantenimento della sicurezza dello Stato rientrano i rapporti con gli organismi omologhi di altri Paesi. Questa collaborazione include anche lo scambio informativo concernente presunte minacce alla sicurezza dello Stato. Secondo il rapporto, il documento in questione è stato fatto pervenire alla polizia di sicurezza in quanto concernente le sopraccitate competenze della polizia. Il documento è in mano alla polizia di sicurezza e contiene un elenco, composto da una parte introduttiva e una dettagliata contenente i nominativi delle persone.
Indipendentemente dal fatto che secondo la legge sulla pubblicità dei documenti, la pubblicità di ogni documento deve essere esaminata caso per caso, l’opportunità di dare informazioni su un documento concernente i compiti della polizia di sicurezza deve essere valutata anche per come l’accesso possa influire sulle possibilità di quest’ultima di ottemperare al suo compito di mantenere la sicurezza dello Stato. Valutando il documento nell’ambito delle competenze della polizia di sicurezza relative allo scambio informativo a carattere riservato, la questione non può essere risolta esclusivamente in base al contenuto del documento in questione e pertanto i nominativi contenuti dall’elenco, o la datazione non hanno un’importanza essenziale. Il documento in questione riguarda il compito della polizia di sicurezza di mantenimento della sicurezza dello Stato previsto dal punto 9, comma 1, dell’art. 24 della legge sulla pubblicità dei documenti. Considerando il rapporto esistente tra lo scambio informativo tra organi di polizia e organismi omologhi di altri Stati e il mantenimento della sicurezza dello Stato e la riservatezza dello scambio informativo, non risulta evidente, in base al rapporto, che l’accesso alle informazioni contenute nel documento in questione non comprometta la sicurezza dello Stato.
In base a quanto sopra esposto la Suprema Corte Amministrativa ritiene che, oltre a quanto stabilito dal Tribunale Amministrativo sulle motivazioni della decisione della polizia di sicurezza, non sussistono motivazioni per modificare la sentenza del Tribunale Amministrativo.



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